Congedo paternità 2016: le nuove indicazioni dell’Inps

A cura di: Redazione
I termini del congedo paternità 2016 subisce alcune variazioni rispetto alla regolamentazione in vigore nel 2015.
Fino a oggi il congedo dal lavoro riservato ai neo papà prevedeva un giorno di astensione obbligatorio e, per il congedo facoltativo, due giorni in alternativa a quello usufruito dalla madre, da usufruire entro e non oltre il quinto mese di età del bambino.
Con la legge di stabilità 2016 è stata disposta una proroga ai congedi parentali: per i papà il congedo obbligatorio passa a due giorni.
Il congedo di paternità 2016 può essere usufruito da lavoratori dipendenti, siano essi padri naturali, adottivi o affidatari.
Cosa spetta
Il congedo obbligatorio di due giorni, anche non continuativi – sancito dall’art.1, comma 205, della legge 208/2015 (legge di Stabilità) – può essere usufruito dai papà con figli nati (o adottati o affidati) dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Per i papà con figli nati, adottati oppure in affido entro il 31 dicembre 2015 spetta un solo giorno di congedo obbligatorio, secondo le precedenti norme in vigore.
Il congedo facoltativo è anch’esso rivolto a papà con figli nati naturalmente, adottati o in affido, che possono usufruire di due giorni anche non continuativi. Esso può essere usufruito anche in concomitanza con il congedo richiesto dalla madre. La richiesta del congedo di paternità comporta la diminuzione del numero di giorni di astensione richiesti dal padre per il periodo di congedo richiesto dalla madre. Per esempio, se il padre usufruisce di due giorni di congedo facoltativo, il periodo di congedo parentale richiesto dalla madre diminuisce di due giorni.
Quanto spetta
L’indennità per i padri che richiedono il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo è del 100% della retribuzione. L’indennità è a carico dell’Inps ma viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Come usufruire del congedo di paternità
Nel caso il pagamento sia effettuato dal datore di lavoro, il dipendente deve comunicare in forma scritta le date in cui è prevista la fruizione, con almeno 15 giorni di anticipo. Se le date sono richieste in per la data del parto, nella comunicazione si indica la data presunta della nascita del bambino.
Se il pagamento avviene direttamente dall’Inps, è necessario inviare la richiesta in via telematica in tre modalità:
- Via web – sul portale INPS nella sezione Servizi online (l’accesso al portale avviene tramite codice PIN personale)
- Contact center – chiamando il numero 803164 oppure lo 06164164
- Patronati – presso queste sedi è possibile ricevere assistenza per la trasmissione delle pratiche in via telematica.

La circolare con le nuove indicazioni sul congedo paternità 2016 è visibile qui.
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