Come riscattare i contributi del congedo di maternità facoltativo

A cura di: Redazione
Le mamme che usufruiscono del congedo di maternità facoltativo possono recuperare i contributi di quel periodo.
Quando si calcolano i contributi accumulati per il raggiungimento della pensione è bene sapere che ci sono periodi di astensione dal lavoro che possono essere riscattati, come gli anni di università e il periodo di congedo di maternità facoltativo.
I periodi che possono essere riscattati fanno riferimento all'astensione dal lavoro avvenuta sia durante sia al di fuori del rapporto di lavoro.
Periodi che possono essere riscattati
- dal 4 gennaio 1951 e il 17 gennaio 1972: solo dalla madre può chiedere il riscatto. Il periodo riscattabile, conteggiato dopo le 8 settimane di congedo obbligatorio dopo il parto, non può superare 6 mesi e deve essere stato usufruito entro il primo anno di vita del bambino;
- fra il 18 gennaio 1972 e il 17 dicembre 1977, (Legge 1204/71): il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo che può essere riscattato, calcolato dopo i 3 mesi di congedo obbligatorio dopo il parto, non può superare i 6 mesi e deve collocarsi entro il primo anno di vita del bambino (le norme previgenti continuano ad applicarsi solo se la maternità era già in corso alla data del 18 gennaio 1972);
- fra il 18 dicembre 1977 e il 27 marzo 2000, (Legge 903/77): può essere riconosciuto il riscatto alla madre oppure, in alternativa, al padre. Il periodo che può essere riconosciuto è successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo parto, non deve superare i 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del figlio;
- dal 28 marzo 2000, (Legge 53/2000): il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di congedo obbligatorio dopo il parto, è quello previsto nei casi di astensione durante un rapporto di lavoro in corso, per cui sono previste indennità. Questo periodo deve essere stato goduto entro i primi 8 anni di vita del bambino.
Requisiti per riscattare il congedo di maternità facoltativo
Per poter riscattare questo periodo, al momento della richiesta devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa, ossia 5 anni di contribuzione. In questi 5 anni rientrano anche i periodi in cui è stata percepita una retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche per periodi in cui non c'è stata una effettiva prestazione lavorativa (come ferie, malattia, ecc.).
Per presentare la domanda è necessario rivolgersi alla sede Inps di competenza, con la documentazione relativa al congedo di maternità o paternità. In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato per ricevere assistenza.
Negli scorsi mesi sono stati aumentati gli importi per l'assegno di maternità: se vuoi saperne di più leggi l'approfondimento qui.
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